top of page
Cerca
  • Immagine del redattoreStudio F21

Acconto IMU

Il 16 giugno scade il termine per il versamento dell'acconto IMU dovuto per il 2021.

La Legge di Bilancio 2020 ha riformato le imposte locali sugli immobili eliminando la TASI ed unificando il prelievo nell'IMU.

L'Imposta municipale unica si applica sul possesso di terreni e fabbricati situati nel territorio dello Stato con l'eccezione dei casi per cui è espressamente prevista l'esenzione.


Fabbricati

L'imposta si applica sul possesso di fabbricati con l'eccezione dell'abitazione principale non rientrante nella fattispecie "immobili di lusso" classificati con categoria catastale A/1 - A/8 - A/9. L'IMU inoltre non si applica sulle pertinenze dell'abitazione principale classificate con categoria catastale C/2 - C/6 - C/7 limitatamente ad una unità pertinenziale per tipo.


Versamenti

Il tributo è dovuto per anni solari sulla base del numero di mesi per cui si è protratto il possesso. Il versamento può essere effettuato in alternativa nelle due seguenti modalità:

  1. Versamento unico: entro il 16 giugno

  2. Versamento in due rate: Acconto entro il 16 giugno - Saldo entro il 16 dicembre

Come da legge di Bilancio 2020, le deliberazioni comunali relative alle aliquote da applicare devono essere trasmesse entro il 14 ottobre di ogni anno, tramite inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale ai fini della pubblicazione sul sito internet del MEF entro il 28 di ottobre. Pertanto, nel caso di versamento unico occorre prestare attenzione ad eventuali modifiche rispetto alle aliquote utilizzate per il calcolo prima della pubblicazione delle deliberazioni comunali.


Esenzioni 1° rata IMU 2021

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto l'esenzione dal versamento della 1° rata IMU con scadenza 16 giugno per:

  • Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

  • Immobili classificati con categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi;

  • Immobili classificati con categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici e manifestazioni;

  • gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.

E' inoltre prevista l'esenzione ai sensi dell'art.6-sexies del DL Sostegni n.41/2021 per tutti gli «operatori economici» che rispettano i requisiti previsti per la richiesta del contributo a fondo perduto, a prescindere dal comparto produttivo di appartenenza, limitatamente agli immobili in cui i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

12 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page