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Visto di conformità e Bonus edilizi

Novità in materia di cessione del credito e sconto in fattura per bonus edilizi diversi dal Superbonus


Con il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche», in corso di conversione, (c.d. “Decreto anti-frodi”) – pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell’11 novembre 2021 ed entrato in vigore il 12 novembre 20211 – sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina dello sconto in fattura e cessione del credito in presenza di bonus edilizi diversi dal 110.

In particolare l'art.1 co.1 lett. b) del menzionato decreto ha introdotto l'obbligo del Visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione ai Bonus edilizi , per cui il contribuente abbia optato per lo sconto in fattura o cessione del credito in luogo della detrazione pluriennale.


Sono soggetti abilitati al rilascio del Visto di Conformità:

  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché gli iscritti nel registro dei revisori legali;

  • i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

  • Dai responsabili di assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato d.lgs. n. 241 del 1997.

Cfr. Circolare n.16/E - "Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche – Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157"

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